Abbiamo già affrontato il tema dell’Assegno divorzile (leggi l’articolo) e di come la Cassazione stia attuando una vera e propria rivoluzione rispetto al tenore di vita della coppia prima del divorzio, secondo il quale in passato, ci si riferiva per fissare la quota del mantenimento. Con la sentenza numero 11504/2017, viene rimesso in discussione il riferimento al tenore di vita.
La Cassazione ha ammesso che le pronunce in merito all’erogazione dell’assegno divorzile, sono state in passato fortemente condizionate dal regime economico della coppia durante la vita matrimoniale. Cosa che oggi risulta non più attuabile e obsoleta.
Ecco le ragioni:
Indebita ultrattività del vincolo matrimoniale
Il divorzio intende far cessare gli accordi giuridici ed economici vigenti durante il “vincolo” del matrimonio. Non ha più senso quindi, cercare di mantenere intatto il tenore di vita di entrambi i coniugi in quanto non sussiste più il contratto matrimoniale.
Il diritto al mantenimento spetta all’ex coniuge come persona singola
Il diritto all’assegno divorzile dovrà quindi, per le ragioni espresse sopra, essere esercitato sulla persona (ex coniuge) singola, non facente più parte di un assetto matrimoniale.
Non è più ammissibile confondere le diverse fasi di giudizio
Se continuasse il riferimento al “tenore di vita” in fase di valutazione del diritto all’assegno divorzile, si rischierebbe una “commistione” tra le diverse fasi di giudizio che, per la Cassazione, devono rimanere separate.
“Il matrimonio è un atto di libertà”
Partendo dall’assunto che il matrimonio costituisce “un atto di libertà” la Cassazione, nella sentenza 11504/2017, afferma che: “un’interpretazione delle norme sull’assegno divorzile che producano l’effetto di procrastinare a tempo indeterminato il momento della recisione degli effetti economico-patrimoniali del vincolo coniugale, può tradursi in un ostacolo alla costituzione di una nuova famiglia successivamente alla disgregazione del primo gruppo familiare“.
Nuovi parametri per definire l’indipendenza economica
La Corte di Cassazione ha quindi modificato sostanzialmente ciò che veniva espresso nella vecchia legge numero 74/1987. Il reale bisogno del richiedente del mantenimento va quindi valutato in base alla sua stessa condizione economica dopo la richiesta di divorzio. Se il coniuge richiedente risulta economicamente indipendente, l’assegno divorzile, può in alcuni casi, non essere erogato.
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