Tribunale di Roma, Ssentenza 765, sezione Prima, del 11-01-2019

Nei procedimenti di separazione o divorzio, la omessa produzione della documentazione reddituale e bancaria, senza giustificato motivo, può ritenersi fonte di presunzione di disponibilità  economiche maggiori rispetto a quelle dichiarate. Invero, nei suddetti giudizi, il legislatore, obbligando i coniugi a presentare non solo “la dichiarazione personale dei redditi” ma anche “ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune“, ha imposto un comportamento di lealtà processuale peculiare, che giunge sino al dovere di fornire alla controparte elementi contrari al proprio interesse, a garanzia dei particolari obblighi, di rilevanza costituzionale, di reciproca protezione derivanti dal rapporto matrimoniale (art. 29 Cost.) e dagli obblighi di mantenimento della prole (art. 30 Cost). La sanzione processuale dei comportamenti che si sottraggono al particolare obbligo di lealtà così individuato consente senz’altro di trarne  argomenti probanti, ex art. 116 cpc, del maggior reddito della parte, nel senso sopra indicato.

Fonte: Il Merito.it

 

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