In questi giorni si torna a parlare di affido condiviso e di Maternal Preference.

 

Un po’ di storia.

Prima del 1975, anno in cui è stata introdotta la riforma al diritto di famiglia, l’affido dei figli in caso di separazione, spettava automaticamente al padre, ritenuto l’unico in grado di provvedere al mantenimento e al benessere dei figli. Questo perché nella maggior parte delle famiglie era l’uomo ad avere capacità reddituale e un lavoro stabile. Dal ’75 si introduce il concetto di affido condiviso, per il quale entrambi i genitori hanno il dovere di assistere e occuparsi della crescita e dell’educazione dei figli minori. A ribadire questo concetto, arriva dopo molti anni, l’introduzione dell’affido condiviso con la legge n.54 del 2006.

La situazione si ribalta.

Nel tempo però, si radica via via la convinzione che sia la madre, dopo il divorzio, il coniuge più idoneo a occuparsi dei figli. In molti casi infatti si applica la maternal preference, e molto spesso i figli vengono affidati alla donna. Questo perché culturalmente il padre, nonostante nella L. 54/2006 abbia ricevuto un’importante riconoscimento come educatore, è in realtà considerato come un ruolo impositivo non in grado di provvedere allo sviluppo emotivo dei figli.

Questo convincimento ha fatto sì che i giudici preferissero affidare i figli minori alla donna anche nei casi in cui quest’ultima non aveva una capacità reddituale.

Gender neutral child custody.

Come dimostrano diverse sentenze, l’affidamento dei figli dovrebbe prescindere dalla preferenza di genere. La legge italiana si è sempre pronunciata in merito ribadendo che il diritto (e il dovere) alla genitorialità è di entrambi i coniugi e quindi si deve rivedere la tendenza alla maternal preference perché non è dato per assunto che sia solo la madre, in quanto donna, ad avere il diritto di affido dei figli minori.

Come impone art. 337-ter del codice civile,  il giudice deve valutare “prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori”, così da rimaner presenti per i figli e “mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi”.

Oggi, i giudici sono obbligati a disporre l’affido condiviso, quindi ad entrambi i coniugi, anche se la collocazione dei figli minori avviene spesso presso la casa materna.

 

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