Divorzio: licenziamento e dimissioni possono incidere significativamente sull’assegno di mantenimento. La Cassazione riscrive le regole sugli alimenti.

Durante una separazione o un divorzio è possibile che le condizioni dei coniugi cambino radicalmente. Può accadere ad esempio che il coniuge che eroga l’assegno di mantenimento perda il lavoro o venga colpito da una malattia che ribalta le proprie condizioni economiche. Oppure che il coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento ottenga una promozione, inizi una relazione stabile con una persona che abbia una situazione economicamente molto vantaggiosa.

Cosa succede in questi casi?

E’ possibile richiedere una revisione delle condizioni economiche di separazione o divorzio. In questo caso, attraverso un ricorso al giudice, si può fare in modo che il Tribunale rialzi o ribassi l’ammontare dell’assegno di mantenimento. Non è una cosa immediata e consequenziale, perché le condizioni oggetto della richiesta di revisione di norma, dovrebbero dipendere da fatti estranei e involontari al richiedente.

Se uno dei due ex coniugi si dimette senza valide ragioni, può rischiare di perdere l’assegno di mantenimento.

Una rivoluzione sull’erogazione dell’assegno di mantenimento che è iniziata lo scorso anno con la sentenza  n. 11504/17 dove si rivoluziona il concetto economico del matrimonio che “Non è più una  sistemazione economica per i coniugi”. In sostanza, se i coniugi che si separano sono entrambi autonomi e percepiscono un reddito sufficiente al mantenimento, l’assegno può non essere erogato.

Mentre in passato l’assegno di mantenimento era “atto a sostenere il tenore di vita della coppia durante il matrimonio”, adesso non è più così.

Dimissioni e Licenziamento

Per quanto concerne la perdita del lavoro, sarà il Giudice a valutare se le cause di tale perdita sono dipendenti o meno dalla volontà del lavoratore. In molti casi infatti, il licenziamento è una volontà dell’azienda che per vari motivi decide di fare a meno del dipendente (riordino aziendale, problemi economici, soppressione di un ruolo interno, ecc…). In questo caso, si apre la possibilità di mantenere l’assegno mensile. Ci sono però alcuni casi in cui la perdita del lavoro è soggetta alla volontà del dipendente: ad esempio nel caso di un licenziamento per cause disciplinari (il dipendente non si presenta sul posto di lavoro, invia un certificato falso, ha atteggiamenti lesivi verso i colleghi, ecc…) o nel caso di dimissioni volontarie. In questo e altri casi allora è possibile che il mantenimento non venga erogato affatto o cessi di sussistere. Salvo i casi in cui le dimissioni  siano per giusta causa, a questo punto il Giudice potrà valutare i motivi di tali dimissioni.

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