Tribunale di Roma Sentenza 727 sezione Prima, del 11-01-2019
La formazione di una famiglia di fatto da parte di uno dei due coniugi separati esclude ogni residua solidarietà post matrimoniale con l’altro coniuge, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, facendo così venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge (vedi in tal senso Cass. civ 6855/15, 2466/16).
Viceversa, quanto all’assegnazione della casa coniugale disposta anche in virtù dell’affidamento del figlio minore, non discende alcun automatismo tra la convivenza more uxorio dell’assegnatario e la perdita del relativo diritto, dovendo essere comunque valutato in via prioritaria l’interesse del minore alla conservazione dell’habitat domestico (vedi Corte Cost. n. 308/2008).
Fonte: IlMerito.it