La sentenza n. 10944/2016 della VI Sezione Penale della Corte di Cassazione conferma, come già rilevato dai Giudici di merito di primo e secondo grado, la responsabilità del coniuge per il reato di cui all’art. 12sexies della l. 898/1970 e dunque ex art. 570 c.p. (Violazione degli obblighi di assistenza familiare), per essersi reso inadempiente nel versamento del mantenimento ai propri figli.
L’uomo assumeva di non essere responsabile per il fatto di aver provveduto in altro modo ad adempiere l’obbligo di mantenimento. Il coniuge, infatti, anziché corrispondere direttamente gli assegni per il sostentamento dei figli, si sarebbe accollato a tal scopo l’intero pagamento delle rate del mutuo per l’acquisto di un immobile costituito in fondo patrimoniale, dispensando l’altro coniuge dalla quota di rateo a suo carico.
Ma i Giudici della Suprema Corte, ritenendo infondato il ricorso per Cassazione proposto dall’uomo che giustificava la mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento in quanto conseguenza di un precedente accordo tra le parti, ravvisando nella cosciente e volontaria omissione della corresponsione di quanto dovuto l’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 12sexies della l. 898/1970, sanciscono il categorico ed incontestabile principio in virtù del quale “l’obbligo di versare l’assegno di mantenimento è inderogabile e indisponibile e non può essere sostituito con prestazioni di altra natura”.