Le condizioni di Separazione possono variare fortemente in sede di divorzio
Buon giorno a tutti dallo Studio Rosaria Stefano, affrontiamo il tema della seprarazione e del divorzio ponendo una domanda: quali differenze intercorrono tra la fase di separazione e quella di divorzio? Cerchiamo di capire leggendo sotto.
Quando due coniugi decidono di separarsi, spesso la volontà di una delle due parti o a volte di entrambe, è quella di quantificare il prima possibile l’impegno economico da affrontare anche dopo la causa di divorzio. In particolare, l’uomo è solitamente preoccupato di capire quanto dovrà versare come mantenimento alla moglie in seguito al verdetto del Giudice.
Questa situazione non è prevedibile o comunque non si può stabilire già durante la separazione.
Infatti, per quanto simili, l’assegno di mantenimento e l’assegno divorzile hanno una valenza diversa. Il primo può essere definito dopo la separazione, mentre il secondo solo dopo la causa di divorzio.
Assegno una tantum
Accade, in alcuni casi, che il coniuge manifesti la volontà di versare un assegno una tantum, decida cioè di versare l’intero ammontare del mantenimento previsto per l’altro coniuge, in un’unica soluzione. In questo caso però, la procedura non è attuabile in fase di separazione ma occorre attendere la decisione del giudice solo dopo la causa di divorzio. In più, il coniuge beneficiario accettando l’assegno una tantum decide anche di assumersi un “rischio” in quanto non potrà poi in seguito richiedere un adeguamento della somma in base a cambiamenti delle situazione.
Cessione dell’immobile
Si verificano poi, casi in cui il marito richieda di cedere o acquistare un immobile e intestarlo alla moglie in cambio dell’assegno di mantenimento: anche in questo caso, ciò che avviene durante la separazione può essere ritrattato in fase di divorzio. Significa che la moglie, pur mantenendo la proprietà dell’immobile ricevuto in fase di separazione, potrebbe richiedere in fase di divorzio, un ulteriore mantenimento e, se le condizioni sussistono, il giudice non potrà negarglielo.
A ribadire questo concetto, la Corte di Cassazione, Sezione 1 civile si è espressa con l’ ordinanza del 28 febbraio 2018, n. 4764: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non puo’ procurarseli per ragioni oggettive.”
Si conclude che gli accordi presi durante la fase di separazione possono subire pesanti modifiche in sede di divorzio.