Torniamo ad approfondire l’argomento sulle pene di chi non paga l’assegno di mantenimento (leggi anche Assegno di mantenimento: pene severe per chi non lo paga )
Se il coniuge non paga il mantenimento rischia una multa da 130 a 1032 euro in base a quanto stabilito nel nuovo articolo 570 Bis del codice penale.
Anche in caso di divorzio, quindi dopo il passaggio in giudicato della sentenza che dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio ed elide definitivamente il vincolo tra i coniugi, la legge prevede che possa riconoscersi un assegno di mantenimento o c.d. “divorzile” al mero fino assistenziale nei confronti del coniuge più bisognoso.
Come abbiamo più volte trattato nel blog dello Studio Rosaria Stefano, la condizione fondamentale per il riconoscimento dopo lo scioglimento del nucleo familiare di un contributo al mantenimento del coniuge debole, è la provata necessità del supporto economico nonché l’indisponibilità di mezzi economici per provvedere ai propri bisogni primari oltre che l’impossibilità di procurarseli autonomamente. A differenza del regime di separazione, quindi, ai fini della concessione di un contributo al mantenimento del coniuge non economicamente autosufficiente, il giudice sarà chiamato alla verifica della effettiva incapacità del coniuge beneficiario (inidoneità al lavoro, impossibilità di reinserirsi nel mondo del lavoro) di potersi procurare i mezzi necessari e sufficienti alla propria sopravvivenza, in assenza del quale il contributo non potrà essere previsto. D’altro canto questo è giustificato dal fatto che la cessazione del legame matrimoniale fa venir meno anche quegli obblighi che sussistevano in capo ai coniugi in regime di separazione e che vedranno la loro tutela solo nel caso in cui si accerti l’impossibilità oggettiva del coniuge più debole a procurarsi da solo i mezzi necessari per sopravvivere.
Cosa viene stabilito nel nuovo articolo 570 bis c.p. in merito alla violazione degli obblighi familiari.
Questa disposizione del legislatore, è atta a tutelare i rapporti interpersonali intercorrenti all’interno di una famiglia, nello specifico quelli che obbligano i genitori (ex artt. 143, 146 e 147 c.c.) doveri di assistenza e solidarietà, così come gli obblighi di mantenimento.
Nel dettaglio, l’art. 570 c.p. fa riferimento a 3 diverse ipotesi di reato che possono nascere dalla contravvenzione ai diversi obblighi che scaturiscono dal matrimonio o dai rapporti di parentela.
Può quindi essere punito con il carcere fino a un anno o con una multa che va da 103 euro a 1032 euro “chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge“.
Inoltre, le pene vengono applicate anche a chi “malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge” e a chi “fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa“.
L’articolo, in vigore dal 6 aprile 2018 stabilische che:
“Le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”.