La decisione del Tribunale Roma dell’8 agosto 2018, n. 16394., vediamola insieme:
Il tribunale ha deciso di negare l’assegno divorzile per l’ex moglie abile al lavoro nonostante la disparità economica tra coniugi. Ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile, stante la natura compensativa e perequativa dello stesso, deve essere valutata l’adeguatezza dei mezzi del richiedente o, comunque, l’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, tenendo anche in considerazione il contributo fornito alla conduzione della vita familiare e l’apporto al patrimonio comune; nel caso di specie, tuttavia, la richiedente risulta capace ed abile al lavoro ed è, peraltro, titolare di un trattamento pensionistico e proprietaria del 50% della casa coniugale in cui vive con i figli, dunque, pur sussistendo una disparità economica rispetto alla situazione reddituale del marito, non può essere riconosciuto in suo favore il diritto all’assegno.
Questo per il concetto che chi non ha ragioni oggettive per non lavorare, è abile alla ricerca del lavoro.
Fonte: Il Familiarista.