Gli Assegni Familiari sono un sussidio erogato dall’INPS ad alcune categorie  di lavoratori che non rientrano nella normativa che regola di ANF (assegni nucleo familiare). Sono elargibili a cittadini comunitari o extracomunitari che svolgono la popria attività nel territorio italiano.

Si tratta di un sussidio diverso rispetto agli assegni per il nucleo familiare riservati ai dipendenti e sono erogabili ai nuclei familiari con reddito annuale inferiore alla soglia limite stabilita.

Possono averne diritto anche i coltivatori diretti, gli artigiani, i commercianti che lavorano in maniera autonoma.

 

Come si definiscono i familiari a carico.

 Si considerano familiari a carico i figli (o equiparati) che abbiano un’età inferiore ai 18 anni, anche se non conviventi. Gli apprendisti o studenti di scuola superiore fino ai 21 anni. Gli studenti universitari fino ai 26 anni.

A questi si aggiunge un eventuale coniuge che può costituire motivo di assegnazione anche da separato, purché sia a carico.

Inoltre, i familiari di cittadini stranieri se appartenenti a paesi nei quali è vigente una normativa internazionale sugli assegni familiari.

 

Come si richiedono.

Da qualche anno ormai la richiesta per gli assegni familiari può essere inoltrata esclusivamente per via telematica e non prevede più l’invio di documentazione cartacea.

Sul sito dell’INPS sono disponibili le schede di prestazione e i moduli di compilazione della richiesta. (CLICCA QUI)

Si può anche contattare il centro multilingua dell’INPS  al numero verde gratuito 803.164 da rete fissa o al numero 06.164164 da rete mobile a pagamento.

 

Separazione: Gli assegni familiari rientrano nel mantenimento?

 Durante la separazione tra due coniugi, quello a cui sono affidati i figli, ha diritto a percepire gli assegni familiari, a prescindere dalla circostanza che siano percepiti in forza del proprio rapporto di lavoro, ovvero in forza del rapporto di lavoro dell’altro coniuge.

In particolare, la Corte di Cassazione afferma che:

“Il coniuge affidatario del figlio minorenne ha diritto, ai sensi dell’art. 211 della legge 19 maggio 1975 n. 151, a percepire gli assegni familiari corrisposti per tale figlio all’altro coniuge in funzione di un rapporto di lavoro subordinato di cui quest’ultimo sia parte, indipendentemente dall’ammontare del contributo per il mantenimento del figlio fissato in sede di separazione consensuale omologata a carico del coniuge non affidatario, salvo che sia diversamente stabilito in modo espresso negli accordi di separazione. Gli assegni familiari per il coniuge, consensualmente o giudizialmente separato, invece, in mancanza di una previsione analoga al citato art. 211, spettano al lavoratore, cui sono corrisposti per consentirgli di far fronte al suo obbligo di mantenimento ex artt. 143 e 156 cod. civ., con la conseguenza che, se nulla al riguardo è stato pattuito dalle parti in sede di separazione consensuale (ovvero è stato stabilito dal giudice in quella giudiziale), deve ritenersi che nella fissazione del contributo per il mantenimento del coniuge si sia tenuto conto anche di questa particolare entrata”(Sez. 1, Sentenza n. 5060 del 02/04/2003; Sez. U, Sentenza n. 5135 del 27/11/1989)”.

 

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