Stop al mantenimento dei figli fuoricorso all’università. È questo ciò che dice la giurisprudenza in caso di estremo rallentamento del percorso di laurea di uno studente. Vediamo di seguito un caso nel quale il giudice ha deciso di far cessare il dovere di mantenimento da parte del genitore.

Questa la sentenza della Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 29 settembre 2015 – 1 febbraio 2016, n. 1858:

Il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne cessa ove il genitore onerato dia prova che il figlio abbia raggiunto l’autosufficienza economica pure quando il genitore provi che il figlio, pur posto nelle condizioni di addivenire ad una autonomia economica, non ne abbia tratto profitto, sottraendosi volontariamente allo svolgimento di una attività lavorativa adeguata e corrispondente alla professionalità acquisita (tra le altre Cass. N. 407 del 2007; n 8954 del 2010).

Chiarisce il decreto impugnato che, nella specie, i genitori hanno dato ai figli l’opportunità di frequentare l’Università, dalla quale non hanno saputo trarre profitto: lo studente nel 2008 risultava iscritto all’Università, Corso di Laurea di Scienze Biologiche al terzo anno, e aveva superato soltanto 4 esami; — fuori corso per la quarta volta al corso di laurea in Cultura e Amministrazione dei beni Culturali aveva superato meno della metà degli esami complessivi.

 

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