Una sentenza, la n. C-442/16 del 20 dicembre 2017, cambierà ancora le regole del lavoro in Europa.
La Corte di Giustizia Europea stabilisce che hanno diritto all’indennità di disoccupazione non soltanto i lavoratori dipendenti ma anche quelli autonomi.
Tutti gli stati membri dell’Unione dovranno quindi adattarsi per far fronte alla necessità dei lavoratori che per “ragioni indipendenti dalla volontà della persona interessata, come può essere una situazione di recessione economica”, si trovino costretti a chiudere un’attività.
Il Caso.
Un cittadino rumeno, in seguito a difficoltà economiche, si visto costretto a chiudere la propria attività di imbianchino. Il cittadino si è allora trasferito in Irlanda in cerca di una nuova occupazione. Dopo aver richiesto ad uno degli Stati Mebri dell’Unione Europea di ricevere il sussidio di disoccupazione, si era dovuto rassegnare ad un “NO”. La normativa infatti fino all’emanazione della sentenza, prevedeva il sussidio di disoccupazione soltanto per i lavoratori dipendenti.
A sorpresa, la Corte di Giustizia Europea, ha deciso di riconoscere al cittadino rumeno l’indennità sostenendo che: “una persona che ha cessato di essere un lavoratore autonomo a causa della mancanza di lavoro dovuta a ragioni indipendenti dalla sua volontà, dopo aver esercitato una simile attività per oltre un anno, può, analogamente a una persona che abbia involontariamente perso il suo impiego dipendente dopo averlo occupato per un ugual periodo, beneficiare della tutela offerta dall’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/38”.
I vantaggi dell’Europa
Da quanto detto si evince che la possibilità di spostarsi negli stati dell’unione europea diventa ancor più plausibile. Se un cittadino italiano, ad esempio, decide di spostarsi in Spagna, in seguito alla perdita del lavoro, così come alla chiusura di un’attività (che ricordiamo deve avvenire forzatamente, per motivi involontari), può beneficiare del sussidio di disoccupazione e vivere nello stato ospitante a “carico” di quello italiano. Purché, se si stratta di un lavoratore autonomo, l’attività abbia almeno compiuto un anno di vita.
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