Provvedere ai figli è un dovere diretto di chi li ha generati. Così la Cassazione rifiuta la richiesta di una donna che richiedeva il versamento della somma di mantenimento che non arrivava dal marito, ai genitori di questo, cioè ai nonni dei figli.

La vicenda.

Una donna di Lamezia Terme aveva richiesto e ottenuto dai giudici, un assegno di 300 euro mensili che i suoceri avrebbero dovuto versare sin dal 2008. La donna infatti, non riceveva dal marito l’assegno concordato e disposto dal Tribunale di 700 euro mensili per il mantenimento dei figli. Così, si era rivolta al Tribunale per avvalersi del contributo dei suoceri, i genitori del marito. Ma se, in un primo momento, i giudici avevano accolto la richiesta disponendo il pagamento dell’assegno (seppur con una cifra ridotta) da parte dei nonni dei bambini della coppia,  in seguito a un ricorso presentato dai suoceri presso la Corte di Appello di Catanzaro nel 2015 la decisione viene revocata.

In più, la donna non era riuscita a dimostrare la sua reale incapacità di contribuire ad aumentare il reddito familiare, avendo uno stipendio mensile di 700 euro e una casa di proprietà nella quale vive con i figli.  E i suoceri, vivendo con una pensione totale di 1500 euro, non avevano i requisiti per far fronte a tale mantenimento. Così la Suprema Corse nel verdetto 10419 scrive:

«Agli ascendenti non ci si può rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore è in grado di mantenerli».

Inoltre la Suprema Corte rileva che:

«L’obbligo di mantenimento dei figli minori spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l’altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l’inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui»​.

E aggiunge:

«Pertanto l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli (che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori) va inteso non solo nel senso che l’obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore è in grado di mantenerli»​.

 

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