Sin dalle prime applicazioni giurisprudenziali della negoziazione assistita, uno degli strumenti di risoluzione delle controversie alternativi al processo introdotti nel nostro ordinamento dal 9 febbraio 2015, in sintonia con quanto disposto dall’art. 4 co. 1 del decreto legge 132/2014, il comportamento della parte invitata alla negoziazione assistita che non rispondeva entro il termine di 30 giorni dall’invito, veniva valutato dal giudice non solo ai fini della condanna alle spese secondo il principio della soccombenza nel giudizio, ma anche, in aggiunta a quest’ultima, per l’eventuale responsabilità aggravata processuale.
In una delle sentenze più recenti (sent. 18 gennaio 2017 n. 214), il Tribunale di Torino ha espresso un importantissimo orientamento: in presenza di una responsabilità manifesta, nel caso in esame un gravissimo e palese inadempimento contrattuale, non dare seguito all’invito alla negoziazione assistita, può comportare, oltre alla condanna, una sanzione aggiuntiva ex articolo 96 c.p.c. ultimo comma per abuso dello strumento processuale.
Un simile comportamento della controparte integrerebbe, pertanto, gli estremi se non del dolo, quantomeno della colpa gravissima, meritando la più rigorosa applicazione della sanzione ex art. 96 co. 3 c.p.c.
L’ipotesi prevista dall’ultimo comma del citato articolo si palesa dunque quale ulteriore strumento di deflazione del contenzioso che si differenzia dalle ipotesi di responsabilità aggravata di cui ai primi due commi, in quanto può essere attivato anche d’ufficio prescindendo da un’esplicita richiesta di parte.