La legge salva suicidi, meglio conosciuta come “Legge 3”.
Non è molto conosciuta e se ne è parlato poco. Anche i professionisti del settore, avvocati e commercialisti, spesso non consigliano determinate procedure contenute nella Legge 3/2012 perché non la conoscono.
E invece è un servizio importante che viene incontro alle difficoltà dei cittadini in un momento storico di crisi come quello che il nostro Paese sta affrontando. Sempre più di frequente accade che lavoratori, piccoli imprenditori e freelance, non riescano a saldare i propri debiti con le banche o Equitalia, anche ricorrendo alla “rottamazione delle cartelle”, che consente di dilazionare i pagamenti e rateizzarli in base alle disponibiltà di ognuno.
SU COSA INTERVIENE LA LEGGE 3/2012.
Il testo della legge 3 sul sovra-indebitamento prevede che ogni cittadino possa elaborare un piano di pagamenti rivolgendosi ad un tribunale o ad esperti del settore. La legge è rivolta a privati o imprenditori che non rientrano nella tutela della Legge Fallimentare: tutti i soggetti non fallibili e cioè, privati o titolari di attività che si sono indebitati per motivi estranei alla propria attività lavorativa.
COME FARE SE SIAMO SOMMERSI DAI DEBITI.
La Condizione necessaria per accedere al piano “salvadebiti” è che il debito non derivi da un’attività professionale o imprenditoriale. Il cittadino deve essere “idoneo” alla richiesta del piano per sdebitarsi, deve dimostrare di “avercela messa tutta” per pagare il proprio debito. Quindi essere “pulito” da frode o dolo.
Tramite il proprio avvocato e il proprio commercialista, il cittadino potrà presentare al Tribunale il proprio piano. I Giudici a questo punto nomineranno un OCC (organismo di composizione della crisi) che verificherà la veridicità e valenza delle affermazioni del cittadino.
In più, il debitore avrà la possibilità di “giocarsi la carta” di eventuali crediti futuri, come per esempio il Trattamento di Fine Rapporto (TFR). Il Tribunale, sentito il parere dell’organismo, deciderà il da farsi senza chiedere il consenso dei creditori? Sarà il Tribunale a decidere se il consumatore è “degno” di un piano di rientro in base alle esigenze rappresentate o meno.
Il creditore avrà comunque la possibilità di essere “ascoltato” ed eventualmente contestare il piano proposto, ma dovrà dimostrare che il consumatore che ha fatto richiesta sia armato di “cattiva fede” o di intenzioni malevoli.
LE MODALITA’ DI PAGAMENTO PREVISTE NEL TESTO DELLA LEGGE 3.
I cittadini che si rivolgono al tribunale possono così saldare il proprio debito in base a tre tipologie di pagamento previste dalla legge stessa. Nello specifico:
- Piano del consumatore: è il debitore, ovvero il privato cittadino, a proporre un piano di pagamento rateizzato dell’importo dovuto ai creditori; la proposta dovrà essere approvata dal Giudice;
- Accordo del debitore: enti e imprese non fallibili presentano il proprio piano di pagamento che dovrà essere accettato dal 60% dei creditori e approvato dal Giudice;
- Liquidazione del patrimonio: il debitore cede il proprio patrimonio per il pagamento del debito, nella misura delle proprie reali disponibilità. I beni esclusi dalla cessione al creditore sono quelli non pignorabili, i crediti necessari per alimenti e mantenimento, e quelli derivati da stipendio nella misura di quanto necessario pe r il mantenimento della famiglia.