Con una sentenza del tribunale di Macerata dello scorso ottobre, si è decretato l’assegnazione della casa familiare al coniuge più debole, che in quel caso era il padre.
Il caso prevedeva la richiesta da parte del padre, proprietario esclusivo dell’immobile, di convivere con la figlia maggiorenne e laureata, a dispetto della costituzione in giudizio dell’ex moglie che chiedeva l’assegnazione della casa familiare.
Dopo aver effettuato una ricognizione normativa in merito, il Tribunale di Macerata ha disposto la revoca dell’assegnazione della casa familiare alla ex moglie, in quanto l’interesse della figlia, studentessa universitaria che ha già conseguito la laurea triennale, a continuare a vivere nella casa familiare è integralmente tutelato dalla volontà dichiarata del padre con cui ha sempre convissuto in quella casa di continuare a vivere lì con lui.
I giudici di merito hanno stabilito che non sussistono gravi ragioni oggettive che impediscono il protrarsi della convivenza tra padre e figlia, nonostante la donna abbia dedotto nella memoria difensiva il rapporto fortemente conflittuale tra i due, peraltro seccamente smentito dalla figlia stessa.
Il tribunale di Macerata ritiene che, ai fini dell’assegnazione, il giudice deve valutare le condizioni economiche dei coniugi e favorire il coniuge più debole, che nel caso in esame è proprio l’ex marito.
Fonte: IlFamiliarista.it.