La richiesta di addebito della separazione proposta da parte attrice deve essere accolta qualora, dai fatti desunti dalla trattazione della causa, risulti che l’unica ragione della frattura della vita coniugale sia rinvenibile nel comportamento tenuto dal convenuto, il quale ha concretamente violato gli obblighi di cui all’art. 143 c.c., non solo disinteressandosi della vita familiare e ai bisogni della prole, ma anche venendo meno all’obbligo di fedeltà nei confronti della moglie, peraltro in maniera deliberata, assumendo un atteggiamento mortificante nei confronti della consorte, senza che tale comportamento possa essere addebitato o comunque ricollegato a crisi preesistenti rispetto al momento in cui è iniziata la relazione extraconiugale.

In tema di separazione tra coniugi, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.

Corte di Cassazione, Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 16859 del 14/08/2015

Fonte: Il Familiarista

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