In questo mondo dove siamo circondati dalle comunicazioni di ogni tipo e specie, molti problemi coniugali derivano dal cellulare, epicentro di gelosie e incomprensioni. Vediamo come la legge ci aiuta a dipanare la questione se è legittimo controllare il contenuto delle comunicazioni e delle conversazioni del cellulare del coniuge.

La Costituzione tutela le libertà individuali quali diritti fondamentali e inviolabili di ogni essere umano. In particolare l’art. 15 tutela la libertà e segretezza della corrispondenza prevedendo che «la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili». Per corrispondenza deve intendersi non solo la posta epistolare ma tutte le attuali forme di comunicazione come ad esempio sms, email, Whatsapp, Facebook.

Nessun rapporto tra persone, nemmeno il rapporto matrimoniale tra i coniugi, quindi, può limitare tale diritto.

Già nel 1974 la Suprema Corte aveva stabilito che gli artt. 143, 144 e 145 c.c… Tale principio è stato poi confermato dalla stessa Corte con la sentenza n. 6727/1994 che ha stabilito che i doveri di solidarietà derivanti dal matrimonio non sono incompatibili con il diritto alla riservatezza di ciascuno dei coniugi ma ne presuppongono anzi l’esistenza, dal momento che la solidarietà si realizza solo tra persone che si riconoscono di piena e pari dignità. Ciò vale anche nel caso di infedeltà del coniuge, poiché la violazione dei doveri di solidarietà coniugale non è sanzionata dalla perdita del diritto alla riservatezza.

Pertanto, quando ci si impadronisce del cellulare del coniuge con l’intento di spiarne il contenuto, bisogna essere consapevoli che tale semplice gesto può avere delle conseguenze più o meno gravi.

A tal proposito, bisogna scindere ciò che è illecito in sede penale e ciò che è lecito, a seconda del fine, in sede civile. Analizzando il profilo penalistico della questione, la giurisprudenza di legittimità e di merito è giunta alla conclusione che leggere le email, i messaggi su Facebook e su Whatsapp, gli sms e tutto ciò che può essere contenuto in programmi tecnologici di messaggistica, senza avere ottenuto il preventivo consenso del coniuge, costituisce reato.

Fonte: Ilpenalista.it

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