Stepchild adoption: sì se il minore ha instaurato un legame affettivo con il genitore. Nuovi sviluppi tra la fine del 2017 e l’inizio del 2018 per la Stepchild adoption.

 

Che cos’è la Stepchild adoption?

Letteralmente «adozione del figliastro», è il meccanismo che permette a uno dei membri di una coppia di essere riconosciuto come genitore del figlio, biologico o adottivo, del compagno.

 

Il Caso

Maria e Carla  instaurano un rapporto sentimentale nel 2006. Dal loro amore nasce una convivenza che si protrae nel tempo dimostrando stabilità affettiva, progettualità della coppia, durata nel tempo. Dopo 4 anni, nel 2010, Maria ricorre alla fecondazione assistita. Nasce Adele, che viene accudita dalla coppia con tutti i principi familiari classici e la piccola inizia a riconoscere Maria e Carla come figure genitoriali. Anche a livello sociale, Carla viene considerata mamma a tutti gli effetti della piccola. Così, ai sensi dell’ art. 44 lett. A e D, legge 184,1983, Carla presenta al Tribunale dei minori la richiesta di essere riconosciuta come mamma della piccola. Richiesta che viene accolta.

 

La legge: soluzioni giuridiche

Secondo gli articoli 6 e 7 della legge del 4 maggio 1983, l’adozione di minori è consentita solo a coppie unite in matrimonio da almeno 3 anni. Ovviamente, ci devono essere le condizioni affinché questa adozione vada a buon fine: la coppia deve essere emotivamente stabile, non devono esserci state separazioni nei tre anni precedenti all’adozione e le condizioni economiche, abitative e affettive devono permettere l’ingresso di un minore nel nucleo già formato dai due coniugi. La legge quindi non prevede l’adozione da parte di coppie conviventi NON unite dal matrimonio e, men che meno, da parte di coppie dello stesso sesso. Lo dice la legge n.76 del 20 maggio 2016. E allora? Com’è possibile che si verifichi una situazione come nel caso di Maria, Carla e la piccola Adele?

Si possono trovare soluzioni per casi specifici. Si tratta dei casi di adozione in casi particolari che non per forza devono rientrare nei casi citati dall’articolo 7, l. n 184/1983. Sono quindi “eccezioni” che confermano la regola ma che possono essere applicati. Questo avviene perché l’interesse dei bambini è una delle principali motivazioni addotte da chi è favorevole alla stepchild adoption: permettere l’adozione al genitore non biologico che svolge già il ruolo di genitore è il modo migliore per tutelare i figli delle coppie omosessuali.

I casi particolari in cui è possibile:

  • Dal coniuge, nel caso in cui il minore sia figlio dell’altro coniuge
  • Quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall’articolo 3, comma 1, l,5 febbraio 1992, n.104 e sia orfano di padre e di madre
  • Quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo