La legge del 20 maggio 2016 n.76, costituita da un solo articolo e da 69 commi (che ha istituito le Unioni Civili e che ha disciplinato i diritti e doveri delle coppie di fatto introducendo anche i contratti di convivenza), è stata senza dubbio la maggior innovazione nella storia del diritto di famiglia italiano degli ultimi venti anni.
La CONVIVENZA DI FATTO è definita dall’art. 36 della legge in commento, come l’unione di “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”, ove la prova della stabile convivenza è costituita dalla certificazione anagrafica da richiedere all’Ufficio anagrafe del Comune di residenza ai sensi dell’art. 37.
Conseguenza della dichiarazione/accertamento delle convivenze di fatto, a prescindere dalla stipula di un contratto di convivenza a mezzo del quale le parti pattuiscono reciproci diritti convenzionali in quanto scaturenti da un vero e proprio negozio giuridico, è il riconoscimento agli stessi conviventi dei cosiddetti DIRITTI MINIMI, quali:
• l’estensione al convivente dei diritti spettanti al coniuge previsti dall’ordinamento penitenziario (art. 30 L. 354/1975), relativamente a colloqui, visite e corrispondenza telefonica;
• la facoltà dei prossimi congiunti dell’imputato dall’astenersi dal deporre, prevista dall’art. 199 c.p.p.;
• il diritto reciproco di visita, assistenza e accesso alle informazioni personali dei conviventi di fatto in caso di malattia o ricovero;
• il diritto di designare l’altro convivente come rappresentante per le decisioni in caso di malattia che comporti l’incapacità di intendere e volere oppure, in caso di morte in relazione alla donazione di organi, alle modalità di trattamento del corpo e alle celebrazioni funerarie;
• il diritto di abitare nella casa di comune residenza in caso di morte del proprietario per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre 5 anni, ferma restando l’effettiva e stabile abitazione del convivente superstite nella casa di comune residenza e comunque l’assenza di successivo matrimonio, unione civile o nuova convivenza di fatto;
• il diritto di subentrare nel contratto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione. La Legge 76/2016 estende inoltre al convivente di fatto il diritto di usufruire del titolo di preferenza costituito dall’appartenenza ad un unico nucleo familiare nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare;
• il diritto agli alimenti in caso di cessazione della convivenza, laddove il Giudice ravvisi uno stato di bisogno di uno dei due conviventi o comunque l’impossibilità di provvedere al proprio sostentamento, ma sempre per un periodo proporzionale alla durata della convivenza;
• l’estensione al convivente di fatto dei criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite in caso di decesso derivante da fatto illecito di un terzo.